Quote di iscrizione e Assicurazioni

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QUOTA D’ISCRIZIONE AI VIAGGI E ASSICURAZIONI

La quota di iscrizione ai viaggi è di € 30,00 per persona; totalmente gratuita per i bambini fino ai 12 anni non compiuti.

 

La DARWIN S.A.S. in collaborazione con Unipol Assicurazioni Divisione Navale, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi specifiche polizze di assicurazione a condizioni contrattuali e di premi particolarmente favorevoli. Le polizze che tramite Darwin Viaggi possono essere stipulate sono:

 

1)  Navale s.o.s. Soccorso Ovunque Siate. In collaborazione con la centrale operativa di IMA Assistance, per le prestazioni di Assistenza, Garanzia Spese mediche e Bagaglio.  Il costo di tale polizza è inclusa nella Quota di Iscrizione ai Viaggi.

 

2) Extended. Certificato estensione spese mediche ad integrazione della copertura di base, fornita dalla polizza Navale s.o.s. Soccorso Ovunque Siate. L'emissione di tale polizza è facoltativa e viene emessa su richiesta del viaggiatore.

 

3) Garanzia Annullamento. Copre le penali di annullamento alle quali il viaggiatore è soggetto,  nel caso si verifichino condizioni imprevedibili al momento della prenotazione, che rendono impossibile la partenza del viaggiatore. L'emissione di tale polizza è facoltativa e viene emessa su richiesta del viaggiatore.

 

Di seguito sono pubblicati gli estratti delle polizze assicurative che tramite la Darwin Viaggi possono essere emesse a favore di tutti i nostri viaggiatori che hanno pagato la quota di iscrizione ai viaggi.  

 

1)     NAVALE SOS Soccorso Ovunque Siate ( inclusa nella quota di partecipazione al viaggio)
ASSISTENZA
Telefonando al numero di Milano + 39 02.24128377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Ima Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. – Divisione NAVALE a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:
1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista -Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.
2. Invio di medicinali urgenti -Quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, semprechè commercializzati in Italia.
3. Rientro sanitario del viaggiatore -con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia,   resosi   necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprendel’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.
Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
4. Rientro del viaggiatore convalescente -qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal pacchetto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.
5. Trasporto della salma- del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e il costo della cassa funebre.
6. Rientro dei familiari- purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.
7. Rientro anticipato del viaggiatore- alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto dal pacchetto di viaggio.
N.B. Le prestazioni da 3. a 7. vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto dal pacchetto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di Euro 750,00.
(Per i residenti all’estero che effettuano viaggi in partenza dall’Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia).
8. Viaggio di un familiare- quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
9. Interprete a disposizione all’estero- quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con un massimale di Euro 500,00.
10. Assistenza legale- quando il Viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del viaggiatore. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di Euro 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
11. Modalità per richiedere l’assistenza
le garanzie da 1. a 10. si ottengono telefonando al numero di Milano: tel. 02. 24128377
In caso di necessità il viaggiatore dovrà:
·        Segnalare alla Centrale Operativa i propri dati anagrafici, codice fiscale, i dati identificativi della Tessera Navale SOS;
·        Comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
GARANZIA SPESE MEDICHE
12.La seguente garanzia è prestata direttamente da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE che:
- provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure
rimborserà le spese incontrate alla presentazione dei documenti previsti al successivo punto – 13. Modalità. Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.    La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultinoindispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti per persona:
in Italia Euro 300,00 
all’Estero Euro 3.000,00
deducendo dall'importo risarcibile la franchigia di Euro 40,00 per evento.
13.    Modalità per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute dal viaggiatore, dovrà essere inviata, entro 15 giorni dal rientro, a :
UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE - Ufficio Sinistri Navale SOS, C.P. 78 - 20097 – San Donato Milanese (MI)-
la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:
13.1 - Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero di tessera indicato sul frontespizio del presente documento;
13.2 - Diagnosi del medico locale;
13.3 - Originali delle fatture o ricevute pagate.
GARANZIA BAGAGLIO
14. Entro la somma assicurata di Euro 500,00 per persona UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.    Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00.
Il rimborso è al 50% della somma assicurata per :
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto.Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
15. Spese di prima necessità - In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore,UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
16. Franchigia
Dagli indennizzi dovuti in base ai punti 14. e 15. sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00. La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
17. Ulteriori obblighi dell’Assicurato
Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Devealtresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.
18. Modalità per ottenere il rimborso in caso di danni o perdite al bagaglio: - il viaggiatore dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia a: UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE Ufficio Sinistri Navale SOS, C.P. 78 - 20097 – San Donato Milanese(MI)corredata dei seguenti documenti:
18.1 -Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero di polizza indicato sul frontespizio del presente documento;
18.2 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
18.3- Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
18.4- In caso di bagagli affidati al vettore aereo : copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventualmente risposta dello stesso;
18.5 -In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore:copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro   risposta;
18.6-In caso di bagagli non consegnati:copia della denuncia all'Autorità del luogodell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, ecc.) e loro risposta;
18.7- In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentano il costo e la natura dei beni acquistati. 
 
ESCLUSIONI E NORME GENERALI
19.Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:
a)      dolo o incuria del viaggiatore;
b)      guerra, anche civile scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c)      terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
d)      trasmutazione del nucleo dell'atomo radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e)      infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti     attività:
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo   professionale;
f)      malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
g)      stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
h)      viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
Sono inoltre escluse:
i)       le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
j)       le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
k)      le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l)       le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m)    le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n)      le perdite, danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati alla Navale Assicurazioni SpA oltre i termini contrattuali (si veda paragrafo “Modalità per ottenere il rimborso”).
 
2)   POLIZZA EXTENDED – aumento massimali spese mediche e Garanzia Infortuni (facoltativa consigliata)
 
SEZIONE I – SPESE MEDICHE
Art. 01 .La garanzia è prestata alle condizioni della tessera NAVALE SOS per spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere incontrate fuori dall’Italia .
L’indennizzo avverrà fino a concorrenza della somma globale di € 25.000,00 per viaggiatore con una franchigia pari alla somma assicurata con la tessera NAVALE SOS di base, della quale dovrà essere comunicato il numero contestualmente alla richiesta di copertura.
Le rette giornaliere di degenza saranno rimborsate fino a € 500,00 e comunque nel limite del massimale sopra indicato.
Il rimborso avverrà a presentazione dei giustificativi di spesa che non sono state coperte direttamente dalla Centrale Operativa nell’ambito del massimale di tessera NAVALE SOS.
 
Art. 02. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute il viaggiatore dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa richiesta a: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione Navale - Ufficio Sinistri Navale SOS, C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
•        propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tessera Navale SOS
•        diagnosi del medico locale
•        Originali delle fatture o ricevute pagate
 
 
SEZIONE II - INFORTUNI
 
Art.01. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, L'assicurazione è prestata nei limiti delle seguenti somme assicurate:
 
Per il caso di Morte € 100.000,00
Per il caso di Invalidità Permanente € 100.000,00
 
Sono considerati “infortuni” anche :
- gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- la folgorazione;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- le lesioni determinate da sforzo, con esclusione delle ernie di ogni natura degli strappi
 muscolari, della rottura sottocutanea di tendini. 
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a
 condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
 
Art.02. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE
Sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.
 
RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità’ di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che
-        Da società/ aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri
-        Da aeroclubs
 
Art.03. ESCLUSIONI
Sono esclusi gli infortuni causati:
-        dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
-        dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo , salvo quanto previsto nel successivo articolo “Rischio Volo”
-        da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci.
-        da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
-        dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
-        da alluvioni, inondazioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche;
-        da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art.2)
-        da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)., da sostanze radioattive, batteriologiche e/o chimiche quando usate per fini non pacifici.
 
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
-        di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
-        dei seguenti altri sport: paracadutismo, qualunque sport comportante l’uso di mezzi di locomozione aerea, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idroscì, immersione con autorespiratore, kite-surfìng;
-        di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.
 
Non sono considerati “Infortuni”
-        Gli infarti da qualsiasi causa determinati
 
Art.04. PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da : alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, diabete con tasso glicemico superiore all’ 1,50 % , AIDS e/o sieropositive o dalle seguenti infermita’ mentali : morbi o sindromi organiche cerebrali, encefalopatia spongiforme ( BSE), schizofrenia forme maniaco depressive e/o stati paranoidi. Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni .
 
Art.05. LIMITI DI ETÀ
L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 80 anni.
 
PREMI
Per destinazione Mondo – eccetto USA e CANADA € 15,00 per persona
Per destinazione USA e Canada                                    € 30,00 per persona
 
 
3)     GARANZIA ANNULLAMENTO ( facoltativa consigliata)
OPERATIVITA’
ADESIONE: L’adesione alla polizza avviene mediante il pagamento del relativo premio, contestualmente alla prenotazione del viaggio.
OGGETTO: La garanzia assicurativa rimborsa le penali di annullamento addebitate Darwin Viaggi entro la percentuale massima prevista dalle Condizioni Generali di partecipazione al Viaggio e, comunque entro la somma assicurata di € 6.000,00 per persona.
MASSIMALE PER EVENTO: Per ogni avvenimento che coinvolga più persone il massimale di rimborso è di € 12.000,00. Sono esclusi dal rimborso i costi di gestione pratica, non assicurabili e quindi non verranno in alcun caso rimborsati.
DECORRENZA E VALIDITA’ OPERATIVA: La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio alla data di partenza, ed è operante esclusivamente se il Viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di viaggio:
- Malattia improvvisa, infortunio, decesso dell’Assicurato, del coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, del Compagno di viaggio, se anch’egli assicurato.
- In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione di “Compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola persona.
- Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino successivamente alla data di iscrizione al viaggio.
- Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
- Danni materiali che colpiscano i beni dell’Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali ed impongano la sua presenza.
- Citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare, avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
- Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali nel luogo di residenza.
ESCLUSIONI: L’assicurazione non è valida se non sono state rispettate le modalità di adesione. 
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento. 
Sono escluse le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose o mentali. 
Sono inoltre esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o da sopravvenuti impegni di lavoro o di studio.
SCOPERTO: Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 20% da calcolarsi sul danno rimborsabile, con minimo € 100,00 per persona che deve restare a carico dell’Assicurato e non essere altrimenti assicurata, pena l’inoperatività della copertura.
Nessuno scoperto viene applicato se l’annullamento è dovuto a decesso o ricovero ospedaliero ( non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).
Modalità in caso di annullamento:
In caso di Annullamento il viaggiatore dovrà obbligatoriamente:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, anche tramite l'Agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo, fax, e-mail.  In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Compagnia
- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, ma comunque entro le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla Unipol Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE a mezzo Fax 051/7096551. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.
- la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare,
- la certificazione medica o, nei casi non derivanti da malattia o infortunio, ma comunque previsti dalla garanzia assicurativa, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.
- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito tramite Raccomandata a Unipol Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE Via della Unione Europea 3/B – 20097 SANDONATO MILANESE (MI): estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, la certificazione medica in originale. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche comunicazioni.
N.B. I costi di gestione pratica, le spese per i visti, le tasse varie e le quote assicurative non sono assicurabili e quindi non verranno in alcun caso rimborsati.
 
 
 
PREMI
            Costo del Viaggio                         Premio per Persona                                            

     da €             0            a    €     500,00          €     12,50                                                                        

     da €     500,01             a    €     750,00          €     20,00                                                                        
     da €     750,01             a    € 1.500,00          €     40,00
     da € 1.500,01             a    € 2.250,00          €     50,00
     da € 2.250,01             a    € 4.000,00          €     75,00
     da € 4.000,01             a    € 6.000,00          €   150,00
 

INFORMAZIONI: L'estratto della Garanzia di Annullamento viene riportato per rendere note le condizioni di assicurazione sin dal momento dell'iscrizione. Il dettaglio delle prestazioni di Assistenza/Spese mediche/Bagaglio, qui descritte in sintesi, è indicato nella speciale tessera che verrà consegnata con i documenti di viaggio. Per quanto qui non espressamente regolato faranno fede gli originali delle Polizze depositate presso gli uffici della Contraente.
PRIVACY: Ai sensi Dec. Legs. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è la UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE.
 

 

Condizioni Generali di Contratto di Pacchetti Turistici

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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

 

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che: a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività; b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del Codice del Consumo, introdotto nel nostro ordinamento – a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 – dal D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.18 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente:I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alla 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a)trasporto; b) alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis).... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al precedente art. 1 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del precedente art. 1 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizi, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

3) FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.

4) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA

L’organizzatore ha l’ obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo e del programma fuori catalogo sono:

-          estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;

-          estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;

-          periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;

-          modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.);

-          cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

5) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’ art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dlel’inizio del viaggio.

6) PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.  Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

7) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

8) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione alla sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma – oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. e Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a)l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;

b)il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c)il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate nella scheda tecnica.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

14)  REGIME DI RESPONSABILITA’

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno  previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.

16) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 14 e art.15 delle presenti Condizioni Generali) , quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18) ASSICURAZIONI

DARWIN S.A.S. è coperta da polizza assicurativa n. 1893700380514 con la compagnia La Previdente per la responsabilità civile di cui ai precedenti artt.14 e 15. E’ altresì compresa nella quota una polizza medico non-stop e assicurazione bagaglio con la compagnia Navale Assicurazioni S.p.A.

Un pacchetto di garanzie assicurative contro le spese di annullamento e ad integrazione della polizza base già compresa sono a disposizione dei viaggiatori facenti richiesta. Il dettaglio delle condizioni di polizza verranno fornite ai clienti insieme ai documenti di viaggio esposti negli opuscoli e materiale riguardante i viaggi stessi.

19) FONDO DI GARANZIA

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell' art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.99, n°349.

 

ADDENDUM

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

 

A)      DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n°3 e n°6; da art.17 al 23; da art.24 al 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B)      CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5-1° comma; art. 6, art. 9; art.8; art. 10; art. 11 –1° comma; art. 12; art. 16; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

 

Informativa ex art. 13 D. lgs. N. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’escursione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma verranno trasferiti soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per consentire l’esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto da specifiche normative.

Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 contattando Darwin s.a.s., titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Darwin s.a.s., Via dei Campani, 63, Roma, nella figura del suo legale Rappresentante.

 

Avviso ai passeggeri ai sensi dell’Art. 6 comma 2, Regolamento (CE) n. 2027/1997 sulla responsabilità dei vettori aerei con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

 

Responsabilità del vettore per il trasporto dei passeggeri.

A partire dal 28 Giugno 2004 ai sensi e per gli effetti del regolamento CE n. 2027/97 (come specificato dal Erg. 889/2002) e dalla Convenzione di Montreal 1999, la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero, verificatisi a bordo dell’aeromobili o durante l’imbarco o lo sbarco, non è assoggettato ad alcun limite finanziario. Il vettore comunitario non può escludere o limitare la propria responsabilità per tali danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro); nel caso di danni di importo superiore, il vettore sarà esonerato da responsabilità solo fornendo la prova che: a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

E’ comunque esclusa o ridotta la responsabilità del vettore comunitario qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento (sia il passeggero o diversa persona) o un suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione nella misura in cui questi hanno provocato il danno o vi hanno contribuito.

Nel caso di immediate necessità economiche, il vettore comunitario ha l’obbligo di versare agli aventi diritto un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito e, in caso di morte, non inferiore all’equivalente in Euro di 16.00 DSP (equivalenti a circa 19.000 Euro); per passeggero entro i 15 giorni dall’identificazione della persona avente diritto al titolo di risarcimento. La copertura assicurativa per la responsabilità civile del vettore comunitario è conforme al regolamento.

 

Responsabilità del vettore per il trasporto dei bagagli.

In caso di ritardo, distruzione, perdita o danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (equivalenti a circa 1.200 Euro); salvo che non sia stata effettuata, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio col pagamento del relativo supplemento. Il Vettore può escludere la propria responsabilità per la ritardata consegna del bagaglio solo ove dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. In caso di danneggiamento al bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

Nel caso in cui ritenga di aver subito un danno il passeggero deve prontamente sporgere reclamo per iscritto al vettore:

-          nel caso di danneggiamento del bagaglio registrato entro sette giorni;

-          nel caso di ritardo nella riconsegna entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

 

Ritardi nel trasporto dei passeggeri

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (equivalenti a circa 5000 Euro), a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.

Laddove il servizio di trasporto aereo sia effettuato da un vettore non comunitario da o verso uno Stato parte della Convenzione di Varsavia, è possibile l’applicazione delle regole stabilite da quest’ultima che, nella maggior parte dei casi, limita la responsabilità dei vettori in caso di morte o danni alle persone e di perdite o danni ai bagagli. Per Convenzione di Varsavia si intende la Convenzione per la Unificazione di alcune norme riguardanti il trasporto Aereo Internazionale firmata a Varsavia il 12 Ottobre 1929, o l’emendamento a detta Convenzione firmato a l’Aia il 28 settembre 1955, secondo quale sia applicabile. E’ possibile fare richiesta delle Condizioni Generali di Trasporto applicate dal singolo vettore.

Il regime di responsabilità del Tour Operator è comunque regolato dall’art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto pubblicate in catalogo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006

La legge italiana punisce con la pensa della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

 

PRIVACY

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, m,a di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 contattando Darwin S.a.S., titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Darwin S.a.S., Via dei Campani, 63, Roma nella figura del suo legale rappresentante pro tempore.

 

Viaggiare Attrezzati e Informati

su^ Insieme ai documenti di viaggio che Vi saranno consegnati, riceverete del materiale informativo sul paese che state per visitare, quali guide turistiche o depliant o cartine geografiche o stradali ecc. Inoltre Vi forniremo un pratico portadocumento in stoffa con chiusura in velcro dove mettere biglietti aerei, voucher, passaporti, ecc., e /o uno zainetto per il trasporto di tutte le cose che normalmente ci portiamo in giro; e/o un pratico "Beauty" dove riporre la roba da toilette. Il tutto sarà fornito a nostra discrezione e disponibilità. Segnalateci in ogni caso Vostre eventuali necessità particolari.

Scheda Tecnica

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SCHEDA TECNICA

ex art. 4 – Parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto dei Pacchetti Turistici

 

- Darwin s.a.s. è titolare della Licenza regionale Lazio, verbale n. 1337/92 del 16 Giugno 1992

- Darwin s.a.s. è coperta da Polizza assicurativa n. 1893700380514 della Milano Assicurazioni Divisione La Previdente

- Il presente catalogo on line è valido fino al 31 Ottobre 2012

- Le quote di cui al presente catalogo on line sono calcolate in base alle tariffe dei vettori, ai costi dei servizi ed al cambio di 1 Euro = Dollaro USA 1,27 al 08 Gennaio 2012. Per le variazioni di prezzo relativi a contratti già stipulati, si farà riferimento: a) ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori b) ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti c) il tetto percentuale massimo del prezzo forfetario del pacchetto turistico che sarà assoggettato ad adeguamento valutario, per il presente opuscolo web sarà pari all’ 80% tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del 90%.

- Le modalità e le condizioni di sostituzione sono regolate dall’art. 11 delle Condizioni Generali di contratto

- Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente la conferma da parte di Darwin s.a.s. di tutti i servizi facenti parte del pacchetto comporta l’addebito di un costo aggiuntivo di € 30,00 a pratica oltre ad eventuali ulteriori spese che verranno quantificate al momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.

- Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma dell’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto verrà addebitato – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma e tranne ove diversamente specificato all’interno del presente opuscolo on line e/o in fase di conferma dei servizi -  oltre il costo delle coperture assicurative, il costo di ottenimento del visto e l’intero importo del biglietto aereo, marittimo o ferroviario già emesso, la penale nella misura indicata qui di seguito:

25% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza della quota di partecipazione e dei supplementi

50% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza (esclusi i sabato e le domeniche)

90% sino a 5 giorni lavorativi prima della partenza

100% dopo tali termini

Nel conteggio dei giorni per determinare la penale è sempre da escludere il sabato, la domenica ed il giorno della partenza nonché il giorno dell’annullamento.

L’annullamento deve pervenire per iscritto.

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.