Quote di iscrizione e Assicurazioni
QUOTA D’ISCRIZIONE AI VIAGGI E ASSICURAZIONI
La quota di iscrizione ai viaggi è di € 30,00 per persona; totalmente gratuita per i bambini fino ai 12 anni non compiuti.
La DARWIN S.A.S. in collaborazione con Unipol Assicurazioni Divisione Navale, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi specifiche polizze di assicurazione a condizioni contrattuali e di premi particolarmente favorevoli. Le polizze che tramite Darwin Viaggi possono essere stipulate sono:
1) Navale s.o.s. Soccorso Ovunque Siate. In collaborazione con la centrale operativa di IMA Assistance, per le prestazioni di Assistenza, Garanzia Spese mediche e Bagaglio. Il costo di tale polizza è inclusa nella Quota di Iscrizione ai Viaggi.
2) Extended. Certificato estensione spese mediche ad integrazione della copertura di base, fornita dalla polizza Navale s.o.s. Soccorso Ovunque Siate. L'emissione di tale polizza è facoltativa e viene emessa su richiesta del viaggiatore.
3) Garanzia Annullamento. Copre le penali di annullamento alle quali il viaggiatore è soggetto, nel caso si verifichino condizioni imprevedibili al momento della prenotazione, che rendono impossibile la partenza del viaggiatore. L'emissione di tale polizza è facoltativa e viene emessa su richiesta del viaggiatore.
Di seguito sono pubblicati gli estratti delle polizze assicurative che tramite la Darwin Viaggi possono essere emesse a favore di tutti i nostri viaggiatori che hanno pagato la quota di iscrizione ai viaggi.
da € 0 a € 500,00 € 12,50
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INFORMAZIONI: L'estratto della Garanzia di Annullamento viene riportato per rendere note le condizioni di assicurazione sin dal momento dell'iscrizione. Il dettaglio delle prestazioni di Assistenza/Spese mediche/Bagaglio, qui descritte in sintesi, è indicato nella speciale tessera che verrà consegnata con i documenti di viaggio. Per quanto qui non espressamente regolato faranno fede gli originali delle Polizze depositate presso gli uffici della Contraente.
PRIVACY: Ai sensi Dec. Legs. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è la UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE.
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Condizioni Generali di Contratto di Pacchetti Turistici
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che: a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività; b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del Codice del Consumo, introdotto nel nostro ordinamento – a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 – dal D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente:I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alla 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a)trasporto; b) alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis).... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al precedente art. 1 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del precedente art. 1 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizi, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
3) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
4) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’ obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo e del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.);
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’ art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dlel’inizio del viaggio.
6) PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
7) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
8) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione alla sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma – oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. e Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a)l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;
b)il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c)il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate nella scheda tecnica.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
14) REGIME DI RESPONSABILITA’
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 14 e art.15 delle presenti Condizioni Generali) , quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
18) ASSICURAZIONI
DARWIN S.A.S. è coperta da polizza assicurativa n. 1893700380514 con la compagnia La Previdente per la responsabilità civile di cui ai precedenti artt.14 e 15. E’ altresì compresa nella quota una polizza medico non-stop e assicurazione bagaglio con la compagnia Navale Assicurazioni S.p.A.
Un pacchetto di garanzie assicurative contro le spese di annullamento e ad integrazione della polizza base già compresa sono a disposizione dei viaggiatori facenti richiesta. Il dettaglio delle condizioni di polizza verranno fornite ai clienti insieme ai documenti di viaggio esposti negli opuscoli e materiale riguardante i viaggi stessi.
19) FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell' art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.99, n°349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n°3 e n°6; da art.17 al 23; da art.24 al 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5-1° comma; art. 6, art. 9; art.8; art. 10; art. 11 –1° comma; art. 12; art. 16; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Informativa ex art. 13 D. lgs. N. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’escursione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma verranno trasferiti soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per consentire l’esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto da specifiche normative.
Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 contattando Darwin s.a.s., titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Darwin s.a.s., Via dei Campani, 63, Roma, nella figura del suo legale Rappresentante.
Avviso ai passeggeri ai sensi dell’Art. 6 comma 2, Regolamento (CE) n. 2027/1997 sulla responsabilità dei vettori aerei con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.
Responsabilità del vettore per il trasporto dei passeggeri.
A partire dal 28 Giugno 2004 ai sensi e per gli effetti del regolamento CE n. 2027/97 (come specificato dal Erg. 889/2002) e dalla Convenzione di Montreal 1999, la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero, verificatisi a bordo dell’aeromobili o durante l’imbarco o lo sbarco, non è assoggettato ad alcun limite finanziario. Il vettore comunitario non può escludere o limitare la propria responsabilità per tali danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro); nel caso di danni di importo superiore, il vettore sarà esonerato da responsabilità solo fornendo la prova che: a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
E’ comunque esclusa o ridotta la responsabilità del vettore comunitario qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento (sia il passeggero o diversa persona) o un suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione nella misura in cui questi hanno provocato il danno o vi hanno contribuito.
Nel caso di immediate necessità economiche, il vettore comunitario ha l’obbligo di versare agli aventi diritto un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito e, in caso di morte, non inferiore all’equivalente in Euro di 16.00 DSP (equivalenti a circa 19.000 Euro); per passeggero entro i 15 giorni dall’identificazione della persona avente diritto al titolo di risarcimento. La copertura assicurativa per la responsabilità civile del vettore comunitario è conforme al regolamento.
Responsabilità del vettore per il trasporto dei bagagli.
In caso di ritardo, distruzione, perdita o danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (equivalenti a circa 1.200 Euro); salvo che non sia stata effettuata, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio col pagamento del relativo supplemento. Il Vettore può escludere la propria responsabilità per la ritardata consegna del bagaglio solo ove dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. In caso di danneggiamento al bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.
Nel caso in cui ritenga di aver subito un danno il passeggero deve prontamente sporgere reclamo per iscritto al vettore:
- nel caso di danneggiamento del bagaglio registrato entro sette giorni;
- nel caso di ritardo nella riconsegna entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.
Ritardi nel trasporto dei passeggeri
In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (equivalenti a circa 5000 Euro), a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.
Laddove il servizio di trasporto aereo sia effettuato da un vettore non comunitario da o verso uno Stato parte della Convenzione di Varsavia, è possibile l’applicazione delle regole stabilite da quest’ultima che, nella maggior parte dei casi, limita la responsabilità dei vettori in caso di morte o danni alle persone e di perdite o danni ai bagagli. Per Convenzione di Varsavia si intende la Convenzione per la Unificazione di alcune norme riguardanti il trasporto Aereo Internazionale firmata a Varsavia il 12 Ottobre 1929, o l’emendamento a detta Convenzione firmato a l’Aia il 28 settembre 1955, secondo quale sia applicabile. E’ possibile fare richiesta delle Condizioni Generali di Trasporto applicate dal singolo vettore.
Il regime di responsabilità del Tour Operator è comunque regolato dall’art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto pubblicate in catalogo.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006
La legge italiana punisce con la pensa della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, m,a di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 contattando Darwin S.a.S., titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Darwin S.a.S., Via dei Campani, 63, Roma nella figura del suo legale rappresentante pro tempore.
Viaggiare Attrezzati e Informati
Scheda Tecnica
SCHEDA TECNICA
ex art. 4 – Parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto dei Pacchetti Turistici
- Darwin s.a.s. è titolare della Licenza regionale Lazio, verbale n. 1337/92 del 16 Giugno 1992
- Darwin s.a.s. è coperta da Polizza assicurativa n. 1893700380514 della Milano Assicurazioni Divisione La Previdente
- Il presente catalogo on line è valido fino al 31 Ottobre 2012
- Le quote di cui al presente catalogo on line sono calcolate in base alle tariffe dei vettori, ai costi dei servizi ed al cambio di 1 Euro = Dollaro USA 1,27 al 08 Gennaio 2012. Per le variazioni di prezzo relativi a contratti già stipulati, si farà riferimento: a) ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori b) ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti c) il tetto percentuale massimo del prezzo forfetario del pacchetto turistico che sarà assoggettato ad adeguamento valutario, per il presente opuscolo web sarà pari all’ 80% tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del 90%.
- Le modalità e le condizioni di sostituzione sono regolate dall’art. 11 delle Condizioni Generali di contratto
- Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente la conferma da parte di Darwin s.a.s. di tutti i servizi facenti parte del pacchetto comporta l’addebito di un costo aggiuntivo di € 30,00 a pratica oltre ad eventuali ulteriori spese che verranno quantificate al momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.
- Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma dell’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto verrà addebitato – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma e tranne ove diversamente specificato all’interno del presente opuscolo on line e/o in fase di conferma dei servizi - oltre il costo delle coperture assicurative, il costo di ottenimento del visto e l’intero importo del biglietto aereo, marittimo o ferroviario già emesso, la penale nella misura indicata qui di seguito:
25% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza della quota di partecipazione e dei supplementi
50% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza (esclusi i sabato e le domeniche)
90% sino a 5 giorni lavorativi prima della partenza
100% dopo tali termini
Nel conteggio dei giorni per determinare la penale è sempre da escludere il sabato, la domenica ed il giorno della partenza nonché il giorno dell’annullamento.
L’annullamento deve pervenire per iscritto.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
