QUOTA D’ISCRIZIONE AI VIAGGI E ASSICURAZIONI
La quota di iscrizione ai viaggi è di € 30,00 per persona; totalmente gratuita per i bambini fino ai 12 anni non compiuti.
La DARWIN S.A.S. in collaborazione con la NAVALE ASSICURAZIONI SPA, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi specifiche polizze di assicurazione a condizioni contrattuali e di premi particolarmente favorevoli.
ASSICURAZIONE INCLUSA NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
NAVALE S.O.S.
- Prestazioni di assistenza
- Garanzia Spese Mediche
- Garanzia Bagaglio
ASSISTENZA
Telefonando al numero di Milano 02-58286384, in virtù di specifica convenzione sottoscritta da Navale Assicurazione S.p.A. con Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di Navale Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:
1)CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.
2) INVIO DI MEDICINALI URGENTI
Quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempre che commercializzati in Italia.
3) RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.
Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo
di linea in classe economica, eventualmente barellato.
4)RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.
5)TRASPORTO DELLA SALMA
del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre , l'eventuale recupero della salma e il costo della cassa funebre.
6)RIENTRO DEI FAMILIARI
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.
7)RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di € 750,00.
8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
9) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di € 500,00.
10) ASSISTENZA LEGALE
quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del viaggiatore.
Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di € 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
11) MODALITA’ PER RICHIEDERE L’ASSISTENZA garanzie da n. 1 a n. 10
Si ottiene telefonando al numero di Milano: tel. 02.58286384
Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della tessera, quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetti di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.
SPESE MEDICHE
12) La seguente garanzia è prestata direttamente da Navale Assicurazioni SpA che:
-Provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure
-Rimborserà le spese incontrate (per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici) alla presentazione dei documenti previsti al successivo punto 13 (Modalità).
Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- all'estero € 3.000,00
- in Italia € 300,00
deducendo dall'importo risarcibile la franchigia di € 40,00 per evento.
13 ) MODALITA’ PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE
sostenute dal viaggiatore, dovrà essere inviata a: Navale Assicurazioni S.p.A. C.P. 1107 - 20123 MILANO
e-mail navalesos@navaleassicurazioni.it
la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:
13.1 - Cognome, nome, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS;
13.2 - Diagnosi del medico locale;
13.3 - Originali delle fatture o ricevute pagate.
GARANZIA BAGAGLIO
14) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
entro la somma assicurata di € 500,00 per persona Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà la perdita conseguente a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a € 75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio - televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
15) SPESE DI PRIMA NECESSITA'
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
16) LIMITAZIONE DELLA COPERTURA
Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Navale Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.
17) FRANCHIGIA
Dagli indennizzi dovuti in base ai punti 14 e 15 sopraindicati verrà detratta una franchigia di € 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente art. 16 b.
18) MODALITA’ PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI DANNO O PERDITA DEL BAGAGLIO
il viaggiatore dovrà inviare a Navale Assicurazioni S.p.A. allo stesso indirizzo indicato al precedente punto 13, i seguenti documenti :
18.1 - Cognome, nome, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS;
18.2 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
18.3 - Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
18.4 - In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventualmente risposta dello stesso;
In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'Autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, ecc.) e loro risposta;
18.5 - In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentano il costo e la natura dei beni acquistati.
ESCLUSIONI E NORME GENERALI
19) Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a: a)dolo o incuria del viaggiatore; guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; b)terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, c)trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) stati di malattia cronica, neuropsichiatrica patologie preesistenti all'inizio del viaggio; g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
Sono inoltre escluse :
h) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; i) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza; j) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari; k) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; l) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento; m) le perdite danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati a Navale Assicurazioni S.p.A. oltre i 30 giorni dal loro verificarsi.
20) Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/ programma del Tour Operator come inizio e termine del viaggio organizzato e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
21) Per i viaggi incoming in Italia le prestazioni si intendono fornite sostituendo al termine Italia il Paese di residenza del viaggiatore.
POLIZZE FACOLTATIVE DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1-DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 2-ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato/Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione della esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro tuttavia, l’Assicurato/Contraente si obbliga all’atto della denuncia a comunicare sotto la propria responsabilità, a norma dell’Art. 1910 del Codice Civile, ogni copertura esistente, esibendo copia della contestuale comunicazione di danno alla/e altra/e Compagnia/e.
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5- AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7- OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale p stata assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 8-DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni, dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell’imposta relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 9-PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto –sempre che stipulato per almeno un anno – è rinnovato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione d’anno) e così successivamente ma col limite di due anni per ogni tacita rinnovazione.
Art. 10-ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 11-FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 12-RINVIO DELLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE “OVERALL” INTEGRATIVA SPESE MEDICHE E INFORTUNI
Nel testo che segue si intende:
per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
per POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione
per CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
per ASSICURATI: le persone il cui interesse è protetto dall’assicurazione
per SOCIETA’: l’impresa assicuratrice
per PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società
per RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro
per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
per INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili
per MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
SEZIONE I – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Art. 01 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è prestata alle condizioni della tessera NAVALE S.O.S. di base per spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere incontrate fuori dall’Italia. L’indennizzo avverrà fino a concorrenza della somma di € 25.000 per persona esclusivamente in eccedenza al massimale già assicurato con la tessera di base. Le rette giornaliere di degenza saranno rimborsate fino a € 500 e comunque nel limite massimale sopra indicato. Qualora l’”assistenza di base” (polizza o tessera) sia già operante ma rilasciata da altra Compagnia di Assicurazione, la presente garanzia opererà in secondo rischio. Pertanto il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere sostenute avverrà successivamente al rimborso da parte della Compagnia che ha fornito la copertura di base e solo per l’eccedenza al massimale già assicurato. N.B. Per “assistenza di base” si intende esclusivamente una polizza/tessera rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazioni con sede in Italia che si avvalga di una Centrale Operativa di soccorso attiva 24 ore du 24 ed organizzata per assistere il viaggiatore e/o rilasciare l’autorizzazione a sostenere le spese mediche ospedaliere non rimandabili al rientro nel luogo di residenza e/o predisporre i servizi di rimpatrio sanitario del viaggiatore.
Art. 02 – ESCLUSIONI
Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:
a) dolo o incuria del viaggiatore;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accellerazione artificiale di particelle atomiche;
d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) stati di malattia cronica, neuropsichiatria o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
Sono inoltre escluse:
h) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
i) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
j) le perdite, i danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati alla Navale Assicurazioni Spa oltre i 30 giorni dal loro verificarsi.
SEZIONE II – INFORTUNI
Art. 03 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Con la presente sezione di polizza la Società presta l’assicurazione a favore del Clienti che partecipano ai viaggi della Contraente e ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti somme:
€ 100.000 per il caso MORTE
€ 100.000 per il caso INVALIDITA’ PERMANENTE
per viaggio si intende l’intero itinerario che i singoli Assicurati compiono dal momento in cui escono dalla propria abitazione al momento in cui vi rientrano. La garanzia vale per tutti gli infortuni ai rischi di locomozione per viaggio compiuti con ogni mezza di trasporto sia quelli relativi a qualsiasi attività della vita privata, ricreativa e sportiva a carattere ricreativo. L’efficacia della garanzia è subordinata all’invio da parte della Contraente, entro il giorno precedente alla partenza di telefax indicante:
- data di inizio e durata del viaggio, località di destinazione
- il numero ed i nominativi delle persone da ritenersi assicurate
Beneficiari in caso di morte: Quelli indicati nel testamento, in mancanza, gli eredi legittimi.
Art. 04 – CONDIZIONI PARTICOLARI
L’Assicurazione viene prestata per tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano l’Assicurazione” di cui all’allegato mod. 402/89 in quanto non derogate dalle “Condizioni Particolari” che seguono:
FRANCHIGIA
L’Art. 29) – Franchigia per invalidità permanente – delle “Norme che regolano l’Assicurazione” si intende abrogato e così sostituito:
La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia relativa del 10%. Pertanto nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
L’indennità per Invalidità Permanente viene calcolata in base alla tabella di cui all’allegato del D.P.R. del 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.
RISCHIO VOLO
A parziale deroga dell’art. 15) – Rischio volo – delle norme che regolano l’assicurazione infortuni, la garanzia si intende prestata anche per il rischio volo. Il limite del risarcimento resta fissato in € 5.000.000 per aeromobile in caso di più assicurati con Navale Assicurazioni S.p.A.
LIMITI DI ETA’
L’art. 19) – Limiti di età – delle norme che regolano l’assicurazione infortuni si intende abrogato; si conviene tuttavia che per le persone che hanno compiuto 80 anni di età, in caso di sinistro, verrà indennizzato il 50% della somma liquidata a termini di polizza.
PERSONE NON ASSICURABILI
Fermo il disposti dell’art. 20) – Persone non assicurabili – delle norme che regolano l’assicurazione infortuni, la Contraente è esonerata dalla denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio resta comunque confermato il disposto dell’art. 26) – Criteri di indennizzabilità – delle Norme.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
A parziale deroga dell’art. 07) delle norme che regolano l’assicurazione in generale, si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri vieni elevato a 15 giorni.
Art. 05 – ESCLUSIONI
L’art. 14) Rischi esclusi – delle norme che regolano l’assicurazione infortuni si intende abrogato e così sostituito:
Sono esclusi gli infortuni derivanti da:
a) alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai
b) atti di temerarietà;
c) corse automobilistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti;
d) guida di veicoli senza la prescritta autorizzazione;
e) pratica di pugilato, atletica pesante, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo, sport aerei in genere nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
f) speleologia;
sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti da:
g) stati di ubriachezza o uso di stupefacenti;
h) avvenimenti bellici;
i) inondazioni o terremoti, fenomeni atmosferici aventi carattere di calamità naturali;
j) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accellerazione artificiale di particelle atomiche.
NORME COMUNI ALLE DUE SEZIONI
Art. 06 – VALIDITA’ DELLA COPERTURA
La copertura è operante per il periodo di durata del viaggio e comunque fino ad un massimo di:
a) viaggio organizzato dal Tour Operator: giorni 45
b) viaggio di solo biglietto andata/ritorno: giorni 30
c) viaggio di solo biglietto Open: giorni 30 dalla data della prima partenza
Art. 07 – PREMI
Il premio lordo per persona si intende convenuto in:
a) viaggio organizzato dal Tour Operator: € 15 per persona
€ 30 per persona con destinazione USA e CANADA
b) viaggio di solo biglietto andata/ritorno: € 30 persona
€ 45 per persona con destinazione USA e CANADA
c) viaggio di solo biglietto open: € 30 per persona
€ 45 per persona con destinazione USA e CANADA
Art. 08 – ADESIONI
L’adesione del singolo partecipante alla polizza avviene mediante pagamento del relativo premio. Con cadenza settimanale la Contraente dovrà inviare al Broker le copie dei certificati emessi con indicazione dei nomi degli Assicurati e loro destinazione.
Al termine di ogni mensilità assicurativa, in funzione dei dati ricevuti, la Società emetterà appendice di regolazione premio, e la Contraente si impegna a saldare il relativo importo entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo atto.
Art. 09 – ASSICURATI
Gli Assicurati sono equiparati alla Contraente nell’esercizio della titolarità del contratto.
Art. 10 – RINUNCIA ALLA DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
L’art. 8) delle Norme che regolano l’Assicurazione si intende abrogato. E’ tuttavia facoltà della Società, in caso di andamento sinistri/premi imponibili superiore al 75%, disdettare il presente contratto con tre mesi di preavviso.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVO
Nel testo che segue si intende:
per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
per POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione
per CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
per ASSICURATI: le persone il cui interesse è protetto dall’assicurazione
per SOCIETA’: l’impresa assicuratrice
per PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società
per RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro
per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
per INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili
per MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
CONDIZIONI PARTICOLARI
La garanzia copre le penali di annullamento addebitate da DARWIN VIAGGI SAS entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio e, comunque entro l’importo assicurato. L’indennizzo avverrà fino a concorrenza della penale addebitata, con il massimo per ogni avvenimento che coinvolga più persone di € 10.000 e, comunque, con il limite di € 4.000 per persona.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all’inizio del viaggio stesso ed è operante esclusivamente se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare la viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
· decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato e del Compagno di viaggio o del loro coniuge convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri, generi e nuore o del socio contitolare della ditta dell’Assicurato. In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola persona. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purchè insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
· Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco.
· Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali
· Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
02. ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante se non sono rispettate le modalità di adesione. L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio. L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o da sopravvenuti impegni di lavoro o di studio.
03. SCOPERTO
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 10% da calcolarsi sul danno rimborsabile, con un minimo di € 50 per persona che deve restare a carico del cliente e non essere altrimenti assicurato, pena l’inoperatività della copertura.
04. COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO
In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire immediatamente l’agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio. La compagnia rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia (oltre le h. 24.00 del primo giorno utile successivo al verificarsi dell’evento), resterà a carico dell’Assicurato. Se l’annullamento è dovuto a uno dei motivi previsti dalla copertura assicurativa, il Cliente dovrà informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 0532.215518 la Navale Assicurazioni S.p.A. Via Borgoleoni, 16 – 44100 FERRARA allegando la certificazione medica e altri documenti comprovanti i motivi della rinuncia. Per ulteriori contatti con la Compagnia telefonare al numero 0532.241699. Pena la decadenza al diritto del rimborso, la denuncia deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato la rinuncia.
05. ADESIONI
L’adesione del singolo partecipante alla polizza avviene mediante pagamento del relativo premio, contestualmente alla prenotazione del viaggio.
06. CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio complessivo per passeggero, da corrispondere a Navale Assicurazioni SpA, è stabilito come segue:
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VALORE DEL VIAGGIO
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PREMIO PER PERSONA
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Fino a € 500
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€ 12,50
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Da € 500 a € 750
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€ 20
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Da € 750 a € 1.500
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€ 40
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Da € 1.500 a € 2.250
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€ 50
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Da € 2.250 a € 4.000
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€ 75
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Da € 4.000 a € 6.000
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€ 150
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Tale premio è comprensivo degli accessori e delle imposte governative, conteggiate nella misura del 21,25%.