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Condizioni Generali di Contratto di Pacchetti Turistici

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

 

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che: a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività; b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del Codice del Consumo, introdotto nel nostro ordinamento – a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 – dal D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.18 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente:I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alla 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a)trasporto; b) alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis).... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al precedente art. 1 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del precedente art. 1 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizi, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

3) FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.

4) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA

L’organizzatore ha l’ obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo e del programma fuori catalogo sono:

-          estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;

-          estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;

-          periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;

-          modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.);

-          cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

5) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’ art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dlel’inizio del viaggio.

6) PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.  Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

7) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

8) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione alla sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma – oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. e Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a)l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;

b)il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c)il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate nella scheda tecnica.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

14)  REGIME DI RESPONSABILITA’

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno  previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.

16) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 14 e art.15 delle presenti Condizioni Generali) , quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18) ASSICURAZIONI

DARWIN S.A.S. è coperta da polizza assicurativa n. 1893700380514 con la compagnia La Previdente per la responsabilità civile di cui ai precedenti artt.14 e 15. E’ altresì compresa nella quota una polizza medico non-stop e assicurazione bagaglio con la compagnia Navale Assicurazioni S.p.A.

Un pacchetto di garanzie assicurative contro le spese di annullamento e ad integrazione della polizza base già compresa sono a disposizione dei viaggiatori facenti richiesta. Il dettaglio delle condizioni di polizza verranno fornite ai clienti insieme ai documenti di viaggio esposti negli opuscoli e materiale riguardante i viaggi stessi.

19) FONDO DI GARANZIA

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell' art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.99, n°349.

 

ADDENDUM

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

 

A)      DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n°3 e n°6; da art.17 al 23; da art.24 al 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B)      CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5-1° comma; art. 6, art. 9; art.8; art. 10; art. 11 –1° comma; art. 12; art. 16; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

 

Informativa ex art. 13 D. lgs. N. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’escursione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma verranno trasferiti soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per consentire l’esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto da specifiche normative.

Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 contattando Darwin s.a.s., titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Darwin s.a.s., Via dei Campani, 63, Roma, nella figura del suo legale Rappresentante.

 

Avviso ai passeggeri ai sensi dell’Art. 6 comma 2, Regolamento (CE) n. 2027/1997 sulla responsabilità dei vettori aerei con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

 

Responsabilità del vettore per il trasporto dei passeggeri.

A partire dal 28 Giugno 2004 ai sensi e per gli effetti del regolamento CE n. 2027/97 (come specificato dal Erg. 889/2002) e dalla Convenzione di Montreal 1999, la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero, verificatisi a bordo dell’aeromobili o durante l’imbarco o lo sbarco, non è assoggettato ad alcun limite finanziario. Il vettore comunitario non può escludere o limitare la propria responsabilità per tali danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro); nel caso di danni di importo superiore, il vettore sarà esonerato da responsabilità solo fornendo la prova che: a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

E’ comunque esclusa o ridotta la responsabilità del vettore comunitario qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento (sia il passeggero o diversa persona) o un suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione nella misura in cui questi hanno provocato il danno o vi hanno contribuito.

Nel caso di immediate necessità economiche, il vettore comunitario ha l’obbligo di versare agli aventi diritto un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito e, in caso di morte, non inferiore all’equivalente in Euro di 16.00 DSP (equivalenti a circa 19.000 Euro); per passeggero entro i 15 giorni dall’identificazione della persona avente diritto al titolo di risarcimento. La copertura assicurativa per la responsabilità civile del vettore comunitario è conforme al regolamento.

 

Responsabilità del vettore per il trasporto dei bagagli.

In caso di ritardo, distruzione, perdita o danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (equivalenti a circa 1.200 Euro); salvo che non sia stata effettuata, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio col pagamento del relativo supplemento. Il Vettore può escludere la propria responsabilità per la ritardata consegna del bagaglio solo ove dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. In caso di danneggiamento al bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

Nel caso in cui ritenga di aver subito un danno il passeggero deve prontamente sporgere reclamo per iscritto al vettore:

-          nel caso di danneggiamento del bagaglio registrato entro sette giorni;

-          nel caso di ritardo nella riconsegna entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

 

Ritardi nel trasporto dei passeggeri

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (equivalenti a circa 5000 Euro), a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.

Laddove il servizio di trasporto aereo sia effettuato da un vettore non comunitario da o verso uno Stato parte della Convenzione di Varsavia, è possibile l’applicazione delle regole stabilite da quest’ultima che, nella maggior parte dei casi, limita la responsabilità dei vettori in caso di morte o danni alle persone e di perdite o danni ai bagagli. Per Convenzione di Varsavia si intende la Convenzione per la Unificazione di alcune norme riguardanti il trasporto Aereo Internazionale firmata a Varsavia il 12 Ottobre 1929, o l’emendamento a detta Convenzione firmato a l’Aia il 28 settembre 1955, secondo quale sia applicabile. E’ possibile fare richiesta delle Condizioni Generali di Trasporto applicate dal singolo vettore.

Il regime di responsabilità del Tour Operator è comunque regolato dall’art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto pubblicate in catalogo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006

La legge italiana punisce con la pensa della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

 

PRIVACY

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, m,a di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 contattando Darwin S.a.S., titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Darwin S.a.S., Via dei Campani, 63, Roma nella figura del suo legale rappresentante pro tempore.

 

 
Quote di iscrizione e Assicurazioni

QUOTA D’ISCRIZIONE AI VIAGGI E ASSICURAZIONI

La quota di iscrizione ai viaggi è di € 30,00 per persona; totalmente gratuita per i bambini fino ai 12 anni non compiuti.

La DARWIN S.A.S. in collaborazione con la NAVALE ASSICURAZIONI SPA, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi specifiche polizze di assicurazione a condizioni contrattuali e di premi particolarmente favorevoli.

 

ASSICURAZIONE INCLUSA NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI

 

NAVALE S.O.S.

-          Prestazioni di assistenza

-          Garanzia Spese Mediche

-          Garanzia Bagaglio

 

ASSISTENZA

Telefonando al numero di Milano 02-58286384, in virtù di specifica convenzione sottoscritta da Navale Assicurazione S.p.A. con Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di Navale Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

1)CONSULTO  MEDICO E  SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA

Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2) INVIO DI MEDICINALI URGENTI

Quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempre che commercializzati in Italia.

3) RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul    posto.  Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo

di linea in classe economica, eventualmente barellato.

4)RIENTRO  DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE

qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

5)TRASPORTO DELLA SALMA

del viaggiatore dal  luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre , l'eventuale recupero della salma e il costo della cassa funebre.

6)RIENTRO DEI FAMILIARI

purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

7)RIENTRO  ANTICIPATO  DEL VIAGGIATORE

alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di  € 750,00.

8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un   familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.

9) INTERPRETE A  DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale  o  di  procedura  giudiziaria  nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di € 500,00.

10) ASSISTENZA LEGALE

quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del viaggiatore.

Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di € 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

11) MODALITA’ PER RICHIEDERE  L’ASSISTENZA garanzie da n. 1 a  n. 10

Si ottiene telefonando al numero di Milano: tel. 02.58286384

Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della tessera, quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetti di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

SPESE MEDICHE

12) La seguente garanzia è prestata direttamente da Navale Assicurazioni SpA che:

-Provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure

-Rimborserà le spese incontrate (per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici) alla presentazione dei documenti previsti  al  successivo punto 13  (Modalità).

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

-          all'estero  € 3.000,00

-          in Italia     € 300,00

deducendo dall'importo risarcibile la franchigia  di € 40,00  per evento.

13 )   MODALITA’  PER  OTTENERE  IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE

sostenute dal viaggiatore, dovrà essere inviata a: Navale Assicurazioni S.p.A. C.P. 1107 -  20123 MILANO

e-mail  navalesos@navaleassicurazioni.it

la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:

13.1 -   Cognome, nome, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS;

13.2 -   Diagnosi  del medico locale;

13.3 -   Originali delle fatture o ricevute pagate.

GARANZIA BAGAGLIO

14) OGGETTO  DELL'ASSICURAZIONE

entro la somma assicurata di € 500,00 per persona Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà la perdita conseguente a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità,   il    rimborso è limitato a € 75,00.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio - televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese  di  trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

15) SPESE DI PRIMA NECESSITA'

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di        € 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

16) LIMITAZIONE DELLA   COPERTURA

Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa  di Navale Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

17) FRANCHIGIA

Dagli indennizzi dovuti in base ai punti 14 e 15 sopraindicati verrà detratta una franchigia di € 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei  casi  di  cui al precedente art. 16 b.

18) MODALITA’  PER  OTTENERE  IL RIMBORSO IN CASO DI DANNO O PERDITA DEL BAGAGLIO

il viaggiatore dovrà inviare a Navale Assicurazioni S.p.A. allo stesso indirizzo indicato al precedente punto 13, i seguenti documenti :

18.1 - Cognome, nome, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS;

18.2 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

18.3 - Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

18.4 - In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventualmente risposta dello stesso;

In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro   risposta; In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'Autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, ecc.) e loro risposta;

18.5 - In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentano il costo e la  natura  dei  beni  acquistati.

ESCLUSIONI E NORME GENERALI

19) Non sono  dovute le prestazioni per eventi  conseguenti a: a)dolo o incuria del viaggiatore; guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; b)terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, c)trasmutazione  del  nucleo  dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) infortuni derivanti dallo svolgimento  delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo   professionale; e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) stati di malattia cronica, neuropsichiatrica patologie preesistenti all'inizio  del  viaggio; g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

Sono inoltre escluse :

h) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; i) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza; j) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari; k) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; l) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento; m) le  perdite  danni  o  spese  mediche derivanti da eventi denunciati a Navale Assicurazioni S.p.A. oltre i 30 giorni dal loro verificarsi.

20)   Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/ programma del Tour Operator come inizio e termine del viaggio organizzato e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

21) Per i viaggi incoming in Italia le prestazioni si intendono fornite sostituendo al termine Italia il Paese di residenza del viaggiatore.

 

POLIZZE FACOLTATIVE DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

 

Art.1-DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2-ALTRE ASSICURAZIONI

L’Assicurato/Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione della esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro tuttavia, l’Assicurato/Contraente si obbliga all’atto della denuncia a comunicare sotto la propria responsabilità, a norma dell’Art. 1910 del Codice Civile, ogni copertura esistente, esibendo copia della contestuale comunicazione di danno alla/e altra/e Compagnia/e.

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5- AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7- OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale p stata assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Art. 8-DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni, dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell’imposta relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 9-PROROGA DELL’ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto –sempre che stipulato per almeno un anno – è rinnovato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione d’anno) e così successivamente ma col limite di due anni per ogni tacita rinnovazione.

Art. 10-ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 11-FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12-RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE “OVERALL” INTEGRATIVA SPESE MEDICHE E INFORTUNI

 

Nel testo che segue si intende:

per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

per POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione

per CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione

per ASSICURATI: le persone il cui interesse è protetto dall’assicurazione

per SOCIETA’: l’impresa assicuratrice

per PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società

per RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro

per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione

per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

per INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili

per MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

 

SEZIONE I – RIMBORSO SPESE MEDICHE

 

Art. 01 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia è prestata alle condizioni della tessera NAVALE S.O.S. di base per spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere incontrate fuori dall’Italia. L’indennizzo avverrà fino a concorrenza della somma di € 25.000 per persona esclusivamente in eccedenza al massimale già assicurato con la tessera di base. Le rette giornaliere di degenza saranno rimborsate fino a € 500 e comunque nel limite massimale sopra indicato. Qualora l’”assistenza di base” (polizza o tessera) sia già operante ma rilasciata da altra Compagnia di Assicurazione, la presente garanzia opererà in secondo rischio. Pertanto il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere sostenute avverrà successivamente al rimborso da parte della Compagnia che ha fornito la copertura di base e solo per l’eccedenza al massimale già assicurato. N.B. Per “assistenza di base” si intende esclusivamente una polizza/tessera rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazioni con sede in Italia che si avvalga di una Centrale Operativa di soccorso attiva 24 ore du 24 ed organizzata per assistere il viaggiatore e/o rilasciare l’autorizzazione a sostenere le spese mediche ospedaliere non rimandabili al rientro nel luogo di residenza e/o predisporre i servizi di rimpatrio sanitario del viaggiatore.

Art. 02 – ESCLUSIONI

Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:

a)       dolo o incuria del viaggiatore;

b)       guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c)       terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accellerazione artificiale di particelle atomiche;

d)       infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività svolte a titolo professionale;

e)       malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

f)        stati di malattia cronica, neuropsichiatria o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;

g)       viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

Sono inoltre escluse:

h)       le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;

i)         le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;

j)         le perdite, i danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati alla Navale Assicurazioni Spa oltre i 30 giorni dal loro verificarsi.

 

SEZIONE II – INFORTUNI

 

Art. 03 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Con la presente sezione di polizza la Società presta l’assicurazione a favore del Clienti che partecipano ai viaggi della Contraente e ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti somme:

€ 100.000 per il caso MORTE

€ 100.000 per il caso INVALIDITA’ PERMANENTE

per viaggio si intende l’intero itinerario che i singoli Assicurati compiono dal momento in cui escono dalla propria abitazione al momento in cui vi rientrano. La garanzia vale per tutti gli infortuni ai rischi di locomozione per viaggio compiuti con ogni mezza di trasporto sia quelli relativi a qualsiasi attività della vita privata, ricreativa e sportiva a carattere ricreativo. L’efficacia della garanzia è subordinata all’invio da parte della Contraente, entro il giorno precedente alla partenza di telefax indicante:

-          data di inizio e durata del viaggio, località di destinazione

-          il numero ed i nominativi delle persone da ritenersi assicurate

Beneficiari in caso di morte: Quelli indicati nel testamento, in mancanza, gli eredi legittimi.

Art. 04 – CONDIZIONI PARTICOLARI

L’Assicurazione viene prestata per tutto quanto previsto dalle “Norme che regolano l’Assicurazione” di cui all’allegato mod. 402/89 in quanto non derogate dalle “Condizioni Particolari” che seguono:

FRANCHIGIA

L’Art. 29) – Franchigia per invalidità permanente – delle “Norme che regolano l’Assicurazione” si intende abrogato e così sostituito:

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia relativa del 10%. Pertanto nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

L’indennità per Invalidità Permanente viene calcolata in base alla tabella di cui all’allegato del D.P.R. del 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

RISCHIO VOLO

A parziale deroga dell’art. 15) – Rischio volo – delle norme che regolano l’assicurazione infortuni, la garanzia si intende prestata anche per il rischio volo. Il limite del risarcimento resta fissato in € 5.000.000 per aeromobile in caso di più assicurati con Navale Assicurazioni S.p.A.

LIMITI DI ETA’

L’art. 19) – Limiti di età – delle norme che regolano l’assicurazione infortuni si intende abrogato; si conviene tuttavia che per le persone che hanno compiuto 80 anni di età, in caso di sinistro, verrà indennizzato il 50% della somma liquidata a termini di polizza.

PERSONE NON ASSICURABILI

Fermo il disposti dell’art. 20) – Persone non assicurabili – delle norme che regolano l’assicurazione infortuni, la Contraente è esonerata dalla denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio resta comunque confermato il disposto dell’art. 26) – Criteri di indennizzabilità – delle Norme.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga dell’art. 07) delle norme che regolano l’assicurazione in generale, si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri vieni elevato a 15 giorni.

Art. 05 – ESCLUSIONI

L’art. 14) Rischi esclusi – delle norme che regolano l’assicurazione infortuni si intende abrogato e così sostituito:

Sono esclusi gli infortuni derivanti da:

a)       alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai

b)       atti di temerarietà;

c)       corse automobilistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti;

d)       guida di veicoli senza la prescritta autorizzazione;

e)       pratica di pugilato, atletica pesante, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo, sport aerei in genere nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

f)        speleologia;

sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti da:

g)       stati di ubriachezza o uso di stupefacenti;

h)       avvenimenti bellici;

i)         inondazioni o terremoti, fenomeni atmosferici aventi carattere di calamità naturali;

j)         trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accellerazione artificiale di particelle atomiche.

 

NORME COMUNI ALLE DUE SEZIONI

 

Art. 06 – VALIDITA’ DELLA COPERTURA

La copertura è operante per il periodo di durata del viaggio e comunque fino ad un massimo di:

a)       viaggio organizzato dal Tour Operator: giorni 45

b)       viaggio di solo biglietto andata/ritorno: giorni 30

c)       viaggio di solo biglietto Open: giorni 30 dalla data della prima partenza

Art. 07 – PREMI

Il premio lordo per persona si intende convenuto in:

a)       viaggio organizzato dal Tour Operator: € 15 per persona

                                                                       € 30 per persona con destinazione USA e CANADA

b) viaggio di solo biglietto andata/ritorno:       € 30 persona

                                                                       € 45 per persona con destinazione USA e CANADA

c) viaggio di solo biglietto open:                     € 30 per persona

                                                                       € 45 per persona con destinazione USA e CANADA

 

Art. 08 – ADESIONI

L’adesione del singolo partecipante alla polizza avviene mediante pagamento del relativo premio. Con cadenza settimanale la Contraente dovrà inviare al Broker le copie dei certificati emessi con indicazione dei nomi degli Assicurati e loro destinazione.

Al termine di ogni mensilità assicurativa, in funzione dei dati ricevuti, la Società emetterà appendice di regolazione premio, e la Contraente si impegna a saldare il relativo importo entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo atto.

Art. 09 – ASSICURATI

Gli Assicurati sono equiparati alla Contraente nell’esercizio della titolarità del contratto.

Art. 10 – RINUNCIA ALLA DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

L’art. 8) delle Norme che regolano l’Assicurazione si intende abrogato. E’ tuttavia facoltà della Società, in caso di andamento sinistri/premi imponibili superiore al 75%, disdettare il presente contratto con tre mesi di preavviso.

 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVO

 

Nel testo che segue si intende:

per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

per POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione

per CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione

per ASSICURATI: le persone il cui interesse è protetto dall’assicurazione

per SOCIETA’: l’impresa assicuratrice

per PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società

per RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro

per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione

per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

per INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili

per MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI

La garanzia copre le penali di annullamento addebitate da DARWIN VIAGGI SAS entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio e, comunque entro l’importo assicurato. L’indennizzo avverrà fino a concorrenza della penale addebitata, con il massimo per ogni avvenimento che coinvolga più persone di € 10.000 e, comunque, con il limite di € 4.000 per persona.

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all’inizio del viaggio stesso ed è operante esclusivamente se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare la viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

·          decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato e del Compagno di viaggio o del loro coniuge convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri, generi e nuore o del socio contitolare della ditta dell’Assicurato. In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola persona. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purchè insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

·          Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco.

·          Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali

·          Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

02. ESCLUSIONI

L’assicurazione non è operante se non sono rispettate le modalità di adesione. L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio. L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o da sopravvenuti impegni di lavoro o di studio.

03. SCOPERTO

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 10% da calcolarsi sul danno rimborsabile, con un minimo di € 50 per persona che deve restare a carico del cliente e non essere altrimenti assicurato, pena l’inoperatività della copertura.

04. COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire immediatamente l’agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio. La compagnia rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia (oltre le h. 24.00 del primo giorno utile successivo al verificarsi dell’evento), resterà a carico dell’Assicurato. Se l’annullamento è dovuto a uno dei motivi previsti dalla copertura assicurativa, il Cliente dovrà informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 0532.215518 la Navale Assicurazioni S.p.A. Via Borgoleoni, 16 – 44100 FERRARA allegando la certificazione medica e altri documenti comprovanti i motivi della rinuncia. Per ulteriori contatti con la Compagnia telefonare al numero 0532.241699. Pena la decadenza al diritto del rimborso, la denuncia deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato la rinuncia.

05. ADESIONI

L’adesione del singolo partecipante alla polizza avviene mediante pagamento del relativo premio, contestualmente alla prenotazione del viaggio.

06. CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio complessivo per passeggero, da corrispondere a Navale Assicurazioni SpA, è stabilito come segue:

 

VALORE DEL VIAGGIO

PREMIO PER PERSONA

Fino            a €    500

   12,50

Da €    500 a €    750

   20

Da €    750 a € 1.500

   40

Da € 1.500 a € 2.250

   50

Da € 2.250 a € 4.000

   75

Da € 4.000 a € 6.000

€ 150

 

Tale premio è comprensivo degli accessori e delle imposte governative, conteggiate nella misura del 21,25%.

 

 

 

 

 
Scheda Tecnica

SCHEDA TECNICA

ex art. 4 – Parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto dei Pacchetti Turistici

 

- Darwin s.a.s. è titolare della Licenza regionale Lazio, verbale n. 1337/92 del 16 Giugno 1992

- Darwin s.a.s. è coperta da Polizza assicurativa n. 1893700380514 della Milano Assicurazioni Divisione La Previdente

- Il presente catalogo on line è valido fino al 31 Ottobre 2010

- Le quote di cui al presente catalogo on line sono calcolate in base alle tariffe dei vettori, ai costi dei servizi ed al cambio di 1 Euro = Dollaro USA 1,43 al 08 Gennaio 2010. Per le variazioni di prezzo relativi a contratti già stipulati, si farà riferimento: a) ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori b) ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti c) il tetto percentuale massimo del prezzo forfetario del pacchetto turistico che sarà assoggettato ad adeguamento valutario, per il presente opuscolo sarà pari all’ 80% tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del 90%.

- Le modalità e le condizioni di sostituzione sono regolate dall’art. 11 delle Condizioni Generali di contratto

- Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente la conferma da parte di Darwin s.a.s. di tutti i servizi facenti parte del pacchetto comporta l’addebito di un costo aggiuntivo di € 30,00 a pratica oltre ad eventuali ulteriori spese che verranno quantificate al momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.

- Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma dell’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto verrà addebitato – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma e tranne ove diversamente specificato all’interno del presente opuscolo on line e/o in fase di conferma dei servizi -  oltre il costo delle coperture assicurative, il costo di ottenimento del visto e l’intero importo del biglietto aereo, marittimo o ferroviario già emesso, la penale nella misura indicata qui di seguito:

25% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza della quota di partecipazione e dei supplementi

50% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza (esclusi i sabato e le domeniche)

90% sino a 5 giorni lavorativi prima della partenza

100% dopo tali termini

Nel conteggio dei giorni per determinare la penale è sempre da escludere il sabato, la domenica ed il giorno della partenza nonché il giorno dell’annullamento.

L’annullamento deve pervenire per iscritto.

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.

 

 

 

 
Viaggiare Attrezzati e Informati
Insieme ai documenti di viaggio che Vi saranno consegnati, riceverete del materiale informativo sul paese che state per visitare, quali guide turistiche o depliant o cartine geografiche o stradali ecc. Inoltre Vi forniremo un pratico portadocumento in stoffa con chiusura in velcro dove mettere biglietti aerei, voucher, passaporti, ecc., e /o uno zainetto per il trasporto di tutte le cose che normalmente ci portiamo in giro; e/o un pratico "Beauty" dove riporre la roba da toilette. Il tutto sarà fornito a nostra discrezione e disponibilità. Segnalateci in ogni caso Vostre eventuali necessità particolari.
 
 
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